REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
composta dai signori:
- ROCCHI |
Presidente |
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- SALME’ |
Relatore |
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- GAMBARDELLA |
Pm conforme |
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- BEHARE |
Ricorrente |
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- BANCO DI NAPOLI SPA |
Controricorrente |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
riuniti i giudizi,
E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente - tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi - giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi.
La sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999 n. 2374 ha segnato un radicale cambiamento nella posizione giurisprudenziale sull’anatocismo. Per citare le parole della stessa Suprema Corte:
“ il tradizionale orientamento (sull’interpretazione dell’art. 1283 c.c.) deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell’anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione”.
La Cassazione ha, quindi, declassato gli usi bancari da normativi a negoziali, richiamando nozioni di teoria generale del diritto sulla consuetudine (ovvero gli usi) costituita di due elementi: quello oggettivo, consistente nella ripetizione di un determinato comportamento tra le parti per lungo tempo; e quello soggettivo, consistente nella convinzione che tale comportamento sia giuridicamente vincolante.
Nella fattispecie in questione manca, secondo la sentenza n. 2374/99, proprio l’elemento soggettivo nel senso che i clienti delle banche non hanno avuto la consapevolezza e la volontà di obbedire alla regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi: l’anatocismo nei fatti è stato imposto dalle banche con una accettazione passiva da parte della clientela.
Quindi essi non hanno partecipato alla formazione di questa presunta norma consuetudinaria.
Prosegue la sentenza:
“gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E’ quindi nulla l’eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente”.
E’ stato inoltre osservato che una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in 20 anni mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in soli 14 anni!
Si consideri poi che la contabilizzazione trimestrale comporta l’addebito al cliente di tutte le spese amministrative di chiusura conto, che vanno ad aggiungersi al debito effettivo per interessi: interessi e spese quattro volte l’anno!
Dalla pronuncia della Corte Suprema è quindi derivata come automatica conseguenza la legittimazione dell’utenza degli istituti ci credito ad agire contro i medesimi per il ricalcalo delle somme indebitamente percepite negli ultimi dieci anni (termine di prescrizione per le obbligazioni contrattuali). |