LA SENTENZA N° 425 / 2000 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ITALIANAE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI |
Presidente |
- Francesco GUIZZI |
Giudice |
- Fernando SANTOSUOSSO |
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- Massimo VARI |
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- Cesare RUPERTO |
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- Riccardo CHIEPPA |
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- Gustavo ZAGREBELSKY |
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- Valerio ONIDA |
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- Carlo MEZZANOTTE |
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- Fernanda CONTRI |
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- Guido NEPPI MODONA |
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- Piero Alberto CAPOTOSTI |
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- Annibale MARINI |
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- Franco BILE |
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- Giovanni Maria FLICK |
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
riuniti i giudizi,
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dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
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dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, iscritta al r.o. n. 44 del 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 17 ottobre 2000. |
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 pubblicata il 17 ottobre 2000, ha definitivamente sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.lgs. 342/99; in particolare la Corte si è soffermata sull’art. 76 Cost.
L’art. 25 stabilisce, infatti, con una formula sanatoria ("sono validi ed efficaci"), un'indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione CICR.
Così disponendo si è rotta ogni continuità logica con la legge delega 128/98, per la quale "è certamente da escludersi che legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante […]1 ". Non essendo stati rispettati i principi e criteri direttivi ex art. 76 Cost. la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 "nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (delibera entrata in vigore il 22 aprile 2000) siano valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti.
Pur essendo stati assorbiti nella sentenza gli altri profili di illegittimità, la Consulta ha definitivamente annullato con efficacia ex tunc l'art. 25 risolvendo ogni problema di interpretazione e riconducendo la fattispecie dell'anatocismo al dettato dell'art. 1283 c.c.
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