LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI |
PRESCRIZIONE DECENNALE
Nel caso di anatocismo bancario il correntista non agisce per ottenere il pagamento di somme che gli sono dovute a titolo di interessi (per i quali la giurisprudenza prevede una prescrizione quinquennale), ma per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate.
La fattispecie deve dunque essere ricondotta alla figura dell’indebito oggettivo, regolata dall’art.2033 c.c.: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato". La costante giurisprudenza ha precisato che "si ha indebito oggettivo quando manca una causa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa)" (Cass. Civ. n.1558/71) e che "la restituzione di somme pagate in esecuzione di un contratto nullo va ricondotta allo schema dell’indebito oggettivo" (Cass. Civ. n.3833/77).
Dunque la fattispecie in esame configura un’ipotesi di ripetizione dell’indebito soggetta all’applicazione dell’ordinario termine decennale.
DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE
Circa la decorrenza del termine prescrizionale va fatta una fondamentale premessa, ricordando che, ai sensi dell’art.2935 c.c., "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Pertanto nel nostro caso il termine inizia a decorrere nel momento in cui il correntista ha la possibilità, non materiale ma legale, di chiedere la restituzione delle somme illegittimamente addebitategli dalla banca a titolo di interessi anatocistici.
Il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto di conto corrente o dal momento in cui la banca rifiuta di ottemperare alla richiesta di restituzione delle somme illegittimamente addebitate al correntista.
Questo per due ordini di motivi. In primo luogo perché il rapporto di conto corrente è unitario e quindi solo alla sua conclusione è possibile avere un quadro preciso delle rispettive posizioni di dare e avere, con la conseguenza che solo in quel momento il correntista può effettivamente azionare il diritto ad ottenere la restituzione degli interessi anatocistici. Sul punto si cita: ""Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro" (Cass. Civ., sez. I, 9 aprile 1984 n. 2262, Sagliocco c. BNL, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4). In secondo luogo perché per tutta la durata del rapporto dovrebbe applicarsi la sospensione della prescrizione in applicazione dell’art.2941 n.8 c.c. il quale prescrive che "la prescrizione rimane sospesa…..tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto". Ritengono i consumatori che, durante il rapporto, la banca dolosamente faccia tutto il possibile per impedire al correntista di rendersi conto che ha diritto alla restituzione degli interessi anatocistici. Solo quando il rapporto si conclude il correntista ha modo di analizzare con la necessaria attenzione (e soprattutto con calma) la documentazione relativa e, scoperto il dolo, ha la possibilità di esercitare il diritto alla ripetizione dell’indebito. In pratica ciò significa che se non sono ancora trascorsi dieci anni dalla chiusura del conto, il cliente è in grado di richiedere la restituzione dell’indebito addirittura dalla costituzione del rapporto, essendo rimasta sospesa la decorrenza del termine di prescrizione.
Il risultato pratico è dunque che potrà essere richiesta la restituzione degli interessi anatocistici di cui agli estratti conto degli ultimi dieci anni.
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