I PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 25


L’art. 25 del d.lgs. 342/99 ha avuto una breve vita : con le rispettive ordinanze il Tribunale di Benevento, di Lecce, di Brindisi, di Bari e di Civitavecchia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.

Violazione dell’art.3 Cost.: PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. Gli istituti di credito sono tutelati perché la par condicio tra banca e cliente per le modalità di calcolo degli interessi vale solo per i contratti stipulati dopo il 22 Aprile 2000. A chi ha stipulato contratti antecedentemente tale data si continuano ad applicare le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Violazione dell’art.24 Cost.: DIRITTO ALLA DIFESA. Non è più possibile agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alle Banche fino al 22 aprile 2000.

Violazione dell’art.76 Cost.: ECCESSO DI DELEGA. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. In questo caso si è di fronte ad un eccesso di delega anzitutto perché la potestà legislativa delegata con la legge delega n. 128/98 è stata esercitata oltre il termine previsto (1 anno), ma anche perché il Governo ha a sua volta sub delegato il CICR (Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio) a disciplinare le modalità ed i criteri per il conteggio degli interessi, possibilità esclusa dalla legge delega.

Violazione dell’art.77 Cost.: ECCESSO DI DELEGA. Di riflesso anche questo articolo viene violato dall’art. 25 perché il Governo ha di fatto esercitato la funzione legislativa senza la delegazione delle Camere.

 

 

 

 

 


 
 
 
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